Art. 12.
(Disciplinari e comitati organizzatori).

      1. Le province, le comunità montane, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni di

 

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categoria interessate e altri organismi, pubblici e privati, interessati elaborano appositi disciplinari che regolamentano la costituzione, la realizzazione e la gestione dei «percorsi delle castagne».
      2. Nei disciplinari di cui al comma 1 sono indicate, per ciascun organismo interessato al progetto, le quote di impegno per la realizzazione del progetto stesso. I disciplinari sono trasmessi alla regione competente.
      3. La regione, esaminati i disciplinari di cui al comma 1 e verificate la congruità del progetto con la vocazione del territorio interessato nonché la coerenza degli impegni assunti dai promotori, ne autorizza la realizzazione.
      4. Gli enti, gli organismi e i soggetti promotori del progetto relativo al disciplinare di cui al comma 1 provvedono all'istituzione di un comitato organizzatore al fine di:

          a) realizzare i «percorsi delle castagne»;

          b) promuovere, propagandare e pubblicizzare, in collaborazione con le organizzazioni e con le associazioni interessate, i «percorsi delle castagne»;

          c) assicurare la promozione e l'inserimento dei «percorsi delle castagne» in tutti gli strumenti di promozione turistica;

          d) reperire fondi pubblici e privati per la realizzazione e la gestione dei «percorsi delle castagne»;

          e) controllare il rispetto e il buon funzionamento del progetto.